Organo Centrale di Sicurezza

Trattazione e/o scambio di informazioni classificate con CIS

ADEMPIMENTI

Per poter trattare informazioni classificate con CIS, l’Organo Centrale di Sicurezza (OCS) dell’Amministrazione o Ente pubblico deve sottoporre tali sistemi ad un processo tecnico-amministrativo di omologazione, inoltrando all’UCSe la richiesta di OMOLOGAZIONE CIS mod. CIS-PA corredata di:

Icona checkdocumentazione di sicurezza di cui all’art. 62 del DPCM 5/2015

Icona checkeventuale richiesta di autorizzazione provvisoria CIS, di cui all’art. 63 comma 6 del DPCM 5/2015, qualora sussistano motivate esigenze operative o esigenze di modifica di sistemi già omologati per i quali sia richiesta continuità di servizio

L'UCSe:

Icona checkal ricorrere dei presupposti previsti e in esito alla favorevole valutazione della documentazione pervenuta, rilascia un certificato di sicurezza che abilita l’Organo Centrale di Sicurezza della Pubblica Amministrazione a realizzare il CIS;

Icona checkeffettuata con esito favorevole, in via diretta o delegata, una verifica di conformità tecnica del sistema, rilascia il certificato di OMOLOGAZIONE del CIS ai sensi del citato art. 63, comma 3, del DPCM 5/2015.

Gli Organi Periferici di Sicurezza della Pubblica Amministrazione devono inviare la documentazione di cui ai citati artt. 62 e 63 del DPCM 5/2015 al proprio Organo Centrale di Sicurezza, che ne cura l’inoltro all’UCSe corredando l’istanza del parere tecnico di conformità.

Nel caso di CIS costituiti da postazioni informatiche isolate che devono trattare esclusivamente informazioni classificate RISERVATO, si applicano le disposizione di cui agli artt. 64, 65, 66 e 67 comma 4 del DPCM 5/2015.

Gli Organi Periferici di Sicurezza della Pubblica Amministrazione inviano la dichiarazione attestante la disponibilità di un sistema informatico non connesso a reti fisse o mobili di cui al citato art. 64 al proprio Organo Centrale di Sicurezza (mod. CIS-PA-R) che, in qualità di Autorità Operativa del CIS, responsabile della formale accettazione del rischio residuo, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. D), del DPCM 5/2015, ne cura l’inoltro all’UCSe, unitamente al documento di accettazione del rischio residuo di cui al medesimo art. 62.

File PDFmod. CIS-PA

File PDFmod. CIS-PA-R

Per ulteriori approfondimenti è possibile inviare una richiesta di informazioni

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