Classifiche di Segretezza

Le classifiche di segretezza indicano il livello di segretezza di una informazione contenuta in documenti, atti, cose, materiali, luoghi, etc., e servono a limitarne la diffusione, circoscrivendo l’ambito di quanti possono venirne legittimamente a conoscenza.

L’accesso ad una informazione classificata è infatti consentito ai soli soggetti che:

  • abbiano necessità di conoscerla in ragione dell’incarico e/o dell’attività da svolgere
  • per le informazioni classificate “RISERVATISSIMO”, “SEGRETO” e “SEGRETISSIMO” , siano muniti di appropriata abilitazione di sicurezza
  • abbiano ricevuto la prevista istruzione alla sicurezza

È conseguentemente definito “documento classificato” qualsiasi supporto – materiale o immateriale, analogico o digitale – contenente informazioni classificate e, pertanto, protetto con misure di sicurezza fisica a tecnica, quali reti e sistemi informatici omologati. Le singole parti di un documento possono richiedere classifiche differenti: in questo caso, il livello di classifica dell’intero documento è pari almeno a quello della parte con classifica più elevata. Le classifiche sono attribuite dall’originatore dell’informazione, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa causerebbe alla sicurezza dello Stato.

I soggetti ai quali è conferito il potere di attribuire una classifica di segretezza, in qualità di originatori dell’informazione, sono le Pubbliche Autorità e gli operatori economici, in possesso di abilitazione di sicurezza industriale, che fanno parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza.

L’ordinamento italiano prevede quattro classifiche di segretezza, cui corrispondono crescenti livelli di protezione: RISERVATO (R), RISERVATISSIMO (RR), SEGRETO (S), SEGRETISSIMO (SS).
Specifiche prescrizioni disciplinano nel dettaglio la trattazione e gestione dei documenti classificati per ciascun livello di classifica.

Il procedimento di declassifica consiste, invece, nella riduzione della classifica di segretezza ad un livello inferiore o nell’eliminazione di ogni classifica di segretezza.
La legge 124/2007 ha previsto un meccanismo di declassifica automatica: trascorsi cinque anni dalla data della sua attribuzione, la classifica di segretezza si riduce al livello immediatamente inferiore (ad esempio, da “RISERVATISSIMO” a “RISERVATO”); dopo ulteriori cinque anni cessa ogni vincolo di segretezza. Tale automatismo non trova applicazione quando i termini di efficacia della classifica sono prorogati con provvedimento motivato – anche di tipo cumulativo, per categorie di documenti – dall’ente che l’ha apposta o, nel caso di proroga superiore ai quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In ambito internazionale, la materia della tutela delle informazioni classificate, inclusa la disciplina delle abilitazioni di sicurezza personali (PSC, “Personnel Security Clearance”) e industriali (FSC, “Facility Security Clearance”), è regolata da specifici accordi, bilaterali e multilaterali. L’UCSe cura la negoziazione e la predisposizione di tali accordi generali di sicurezza con le organizzazioni internazionali e i Paesi esteri.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta la tabella di comparazione delle classifiche nazionali con quelle utilizzate negli USA, nel Regno Unito e in Francia.

Sempre in ambito internazionale, la materia delle classifiche di segretezza viene in evidenza in relazione all’appartenenza dell’Italia alle Organizzazioni internazionali, quali la NATO e l’Unione Europea. In particolare, l’adesione dell’Italia ai trattati istitutivi di tali organizzazioni comporta l’accettazione della relativa disciplina dei documenti classificati. Le informazioni classificate originate all’interno delle predette organizzazioni internazionali sono contraddistinte, oltre che dalla classifica di segretezza, anche da una qualifica di sicurezza che individua l’Ente o l’Organismo che le ha prodotte ed al quale appartengono.

Di seguito si riporta la tabella di comparazione delle Qualifiche di sicurezza NATO e UE.

Classifiche di segretezza e qualifiche di sicurezza non esauriscono il novero degli istituti previsti a tutela del patrimonio informativo “sensibile”, meritevole cioè di salvaguardia.
Il DPCM 6 novembre 2015, n. 5, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato, delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” prevede infatti anche la categoria delle “informazioni non classificate controllate”, comunque sottoposte a misure minime di protezione, ed ha inoltre introdotto, a tutela del patrimonio strategico nazionale, la categoria delle “informazioni a diffusione esclusiva”. Riconoscibili dall’indicazione “ESCLUSIVO ITALIA”, associata o meno ad una classifica, tali informazioni possono essere conosciute da soggetti in possesso di esclusiva cittadinanza italiana.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:
Legge 124/2007 art. 42 e successive modifiche
DPCM 5/2015 artt. 19-21
DPCM 7/ 2009

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