Tutela delle informazioni classificate

Per “tutela delle informazioni classificate” si intende il complesso di norme ed attività volte a proteggere notizie, dati, oggetti, materiali, etc. che riguardano interessi fondamentali del Paese e la cui conoscenza e/o conoscibilità è pertanto circoscritta e regolata nel dettaglio.

La struttura chiamata ad assolvere tale compito di tutela è l’Organizzazione Nazionale per la Sicurezza, il cui vertice è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS).

Fanno parte dell’Organizzazione Nazionale per la Sicurezza, oltre all’Organo nazionale di sicurezza – rappresentato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) – e all’Ufficio Centrale per la Segretezza ( UCSe), istituito nell’ambito dello stesso DIS:

  • gli Organi centrali di sicurezza della Pubblica Amministrazione, istituiti presso amministrazioni ed enti pubblici, e le loro articolazioni periferiche
  • le Organizzazioni di sicurezza istituite presso gli operatori economici abilitati a trattare informazioni classificate

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Gli strumenti e gli istituti approntati dall’ordinamento giuridico per la tutela sono:

  • il segreto di Stato
  • le classifiche di segretezza, che limitano la conoscibilità di un’informazione, un atto, un documento, etc. ad ambiti via via più ristretti quanto più alto è il livello di segretezza attribuito all’informazione, all’atto, al documento
  • le abilitazioni di sicurezza, ossia i provvedimenti che abilitano le persone, fisiche o giuridiche, ad accedere alle informazioni classificate

NORMATIVA di RIFERIMENTO:  artt. 4, 9 e 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, pubblicata in G.U n. 187 del 13.08.2007, e successive modifiche di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 133; artt. 4-17 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5, pubblicato in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2015.

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