Stazione appaltante
PROCEDURA RISTRETTA DI GARA O AFFIDAMENTO ex art. 162 del Codice degli Appalti – LIVELLO DI CLASSIFICA SUPERIORE A RISERVATO
PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante che ritenga di dover ricorrere a procedura «ristretta» di gara o affidamento ex. Art. 162 del DLGS 50/2016 Codice degli Appalti, deve preventivamente adottare / promuovere l’adozione di un formale provvedimento motivato di secretazione.
NB: la «secretazione» è estesa a tutte le attività che comportano l’accesso ad informazioni classificate. Pertanto, può essere secretabile non solo la fase di esecuzione del contratto classificato, ma anche la fase di partecipazione alla gara / procedura di affidamento.
Quando dice una gara o una procedura di affidamento classificata RISERVATISSIMO, SEGRETO o SEGRETISSIMO, la Stazione Appaltante:
deve informare il proprio Organo Centrale di Sicurezza (OCS), trasmettendo copia della lettera di invito o bando di gara ed elenco degli operatori economici invitati, allegando altresì il citato provvedimento motivato di segretazione, registrato dalla Corte dei Conti.
Non può ammettere alla gara / procedura di affidamento società concorrenti che non siano in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza industriale in corso di validità, tenendo tuttavia presente che:
l’abilitazione di sicurezza NON può essere un prerequisito
l’operatore economico che non ne sia in possesso può richiederla all’UCSe ed ottenerla al termine di un procedimento istruttorio che accerti l’insussistenza di motivi ostativi
DOPO L'AGGIUDICAZIONE
A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante:
comunica al proprio OCS l’aggiudicazione/affidamento del contratto classificato, indicando gli estremi del contratto e gli operatori economici aggiudicatari/affidatari, anche in regime di subappalto e trasmettendo copia dell’Appendice Riservata completa della Lista delle classifiche di segretezza
Accerta, prima di avviare l’esecuzione del contratto, che l’operatore economico aggiudicatario, anche in regime di subcommessa, sia in possesso di valida abilitazione di sicurezza industriale (NOSI) di livello adeguato.
in caso di operatore economico NON abilitato (che dovrà quindi attivare la procedura prevista per richiedere il NOSI), la stazione appaltante
riceve da quest’ultimo copia del Modulo NOSI1 compilato
verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’abilitazione
informa il proprio OCS dell’esito favorevole della verifica di cui sopra, per consentire a quest’ultimo di notiziare l’UCSe al riguardo.
ATTENZIONE: l’UCSe avvia il procedimento istruttorio del NOSI richiesto dall’operatore economico solo dopo aver ricevuto la comunicazione dall’OCS competente.
fornisce all’UCSe, come previsto dall’art. 45 comma 6bis del DPCM 5/2015, gli esiti delle verifiche antimafia di cui all’art. 85 della L 159/2011 Codice Antimafia
Avvia l’esecuzione contrattuale soltanto dopo che l’operatore economico, qualora non abilitato, abbia ottenuto il rilascio del NOSI, salvo il ricorso all’istituto dell’anticipata esecuzione di cui all’art. 45 comma 8 del DPCM 5/2015 (sino alla classifica segreto). In tale ipotesi, l’operatore economico deve ottenere un’abilitazione preventiva di livello adeguato. L’esecuzione anticipata è altresì subordinata al rilascio del visto di registrazione della Corte dei Conti nell’ambito delle competenze ad essa assegnate ai sensi dell’art 162 DLGS 50/2016.
comunica al proprio Organo Centrale di Sicurezza l’eventuale autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto (prima cioè dell’avvenuto rilascio del NOSI da parte dell’UCSe)
Per ulteriori approfondimenti è possibile inviare una richiesta di informazioni